Art. 4.
(Responsabilità oggettiva delle società sportive professionistiche per i danni causati dai propri sostenitori).

      1. Le società sportive professionistiche sono tenute al risarcimento dei danni causati

 

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dai loro sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, qualora esse abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura a tali sostenitori, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte.
      2. Le società sportive professionistiche, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.